Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sulla base dei progetti delle amministrazioni, determina i criteri generali di intervento nei settori di cui al successivo articolo e procede alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 29 tra le amministrazioni dello Stato e le singole regioni. La quota relativa ai progetti specifici da realizzarsi nelle regioni meridionali e' fissata nella misura del settanta per cento. In particolare il CIPE stabilisce la durata di esecuzione dei progetti specifici per i vari settori di cui al successivo articolo 26 per un massimo di 24 mesi.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art25 · fonte del testo