I fondi di cui agli articoli 6, lettera a), c) e d), 7, lettera b), 8, lettere a), c), d), e) e 10 della presente legge sono ripartiti tra le regioni con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281. I fondi di cui all'articolo 6, lettera e), saranno ripartiti dal CIPE con le modalita' di cui al precedente comma, previa determinazione della quota da riservare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 30. I criteri di ripartizione saranno periodicamente rivisti dal CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sulla base dei risultati e delle esperienze acquisiti nei diversi settori di attivita'. Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per gli anni dal 1975 al 1978 potranno essere approvate variazioni compensative alle autorizzazioni di spesa previste dalla presente legge per i relativi esercizi.

Testo vigente dal 26 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-09;153~art4 · fonte del testo