Le regioni predispongono programmi di assistenza finanziaria e tecnica, anche con specifiche attivita' formative, in favore delle cooperative che operano per gli scopi di cui all'articolo 18. Il Centro di formazione e studi (FORMEZ), ai sensi dell'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nell'ambito dei progetti specifici per l'agricoltura, organizza programmi di assistenza tecnica, anche con finalita' formative, per le cooperative che operano per gli scopi di cui all'articolo 18. I soggetti di cui all'articolo 26 predispongono programmi di assistenza tecnica, anche con specifiche attivita' normative per le cooperative di cui all'articolo 27. I relativi oneri gravano sui fondi previsti dai successivi articoli 29 e 29-bis. Le direttive in materia sono fissate dalla commissione centrale di cui al precedente articolo 3-bis.

Testo vigente dal 26 agosto 1978

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art24bis · fonte del testo