Per il periodo di applicazione della presente legge, i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono estesi per un semestre elevato a mesi nove nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato. Gli apprendisti artigiani passati in qualifica non vengono conteggiati per anni tre nei massimali occupativi previsti dall'articolo 2, lettere a) e b), della legge 25 luglio 1956, n. 860. I suddetti massimali non sono altresi' modificati per effetto delle assunzioni operate ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, per tutta la durata in cui i relativi contratti fruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Testo vigente dal 11 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-01;285~art17 · fonte del testo