L'articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e' sostituito dal seguente: "Possono essere assunti come apprendisti i giovani di eta' non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualita' di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di eta', a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Testo vigente dal 19 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;424~art3 · fonte del testo