Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1993 al 29 aprile 2006. 157 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Sono esenti da qualsiasi limitazione di impiego i seguenti combustibili, aventi le caratteristiche sottoindicate: combustibili gassosi (metano e simili); distillati di petrolio (kerosene, gasolio, ecc.) con contenuto in zolfo non superiore allo 0,3% in peso; fino al 30 giugno 1985 e' ammesso un contenuto in zolfo non superiore allo 0,5% in peso; coke metallurgico e da gas, con contenuto in materie volatili fino al 2 per cento e contenuto in zolfo fino all'1 per cento; antracite e prodotti antracitosi con materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento; legna e carbone di legna. La Commissione centrale di cui all'articolo 3, potra', successivamente all'entrata in vigore della presente legge, proporre l'esenzione da qualsiasi limitazione di eventuali prodotti combustibili che, a seguito di perfezionamenti tecnici, venissero ad acquisire caratteristiche analoghe a quelli indicati nel presente articolo. Le esenzioni proposte verranno disposte, ove ritenute giustificate, con decreto del Ministro per la sanita'.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;615~art12 · fonte del testo