Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
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4 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 9 febbraio 1993 al 29 aprile 2006. 258 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, il territorio nazionale e' suddiviso in due "zone" di controllo, denominate rispettivamente zona A e zona B. La zona A comprende:
tolto: 1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionali con popolazione da settantamila a trecentomila abitanti, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della Commissione centrale di cui all'articolo 3;
tolto: 2) i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione da trecentomila abitanti ad un milione, ovvero con popolazione inferiore, ma con caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico secondo il giudizio della predetta Commissione centrale;
tolto: 3) le localita' che, a parere della stessa Commissione, rivestano un particolare interesse pubblico. La zona B comprende:
tolto: 1) i Comuni dell'Italia centro-settentrionale con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed i Comuni dell'Italia meridionale ed insulare con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
tolto: 2) i Comuni di cui sopra, con popolazione anche inferiore a quelle sopra indicate, purche' presentanti caratteristiche industriali o urbanistiche o geografiche o meteorologiche particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell'inquinamento atmosferico, secondo il giudizio della predetta Commissione centrale. Alla ripartizione dei Comuni interessati nelle due zone previste dal presente articolo, sara' provveduto con decreto del Ministro per la sanita', previo parere della Commissione centrale di cui all'articolo 3. Il Ministro per la sanita', con le stesse forme, puo' assegnare un Comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle due zone, indipendentemente dal numero dei suoi abitanti e dalla ubicazione geografica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-07-13;615~art2 · fonte del testo
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