Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1909 al 16 dicembre 2009. 163 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: I boschi esistenti, e quelli di nuova formazione, soggetti al vincolo forestale, non potranno essere sottoposti a taglio generale o parziale, prima che abbiano raggiunto la loro maturita' economica.

tolto: Per qualunque taglio di boschi esistenti di proprieta' della provincia, dei comuni e degli enti morali, il rispettivo proprietario dovra' presentare domanda alla Commissione provinciale, che fara' accertare dall'ispezione forestale la maturita' economica di cui sopra, e compilare il relativo progetto di taglio, a spese del proprietario. Il progetto sara' indi sottoposto al Ministero di agricoltura per l'esame e l'approvazione, che dovra' essere data nel termine non maggiore di tre mesi.

tolto: Per il taglio generale o parziale dei boschi vincolati di proprieta' privata bastera' l'autorizzazione della Commissione suddetta, la quale, su proposta dell'ispezione forestale e tenuto conto della buona conservazione e del miglioramento del bosco, prescrivera' all'uopo, le condizioni e cautele che riputera' necessarie, a spese del proprietario.

tolto: La spesa delle ispezioni tecniche pel taglio dei boschi dei privati e' a carico dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art70 · fonte del testo