Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. 131 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: La somma consentita a mutuo dovra' dall'Istituto mutuante, qualora non si tratti di costruzioni o riparazioni gia' eseguite a cura e spese del proprietario, essere somministrata in piu' rate, a incominciare dalla data del contratto, e successivamente a misura che progrediscono i lavori di costruzione o di riparazione dell'edifizio. In questo caso gl'interessi sulle somme effettivamente anticipate saranno pagati dal mutuatario nella ragione del due per cento.

tolto: Quando sara' compiuta la somministrazione di tutta la somma data a mutuo, ad essa sara' aggiunta e capitalizzata la parte degl'interessi dovuti dal mutuatario ed eventualmente non pagati.

tolto: Il periodo di ammortamento dei mutui somministrati in piu' rate incomincia dalla data dell'ultima somministrazione; ma nella durata massima del mutuo, stabilita nell'art. 17, dovra' comprendersi il tempo in cui sono state fatte le somministrazioni rateali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art20 · fonte del testo