Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. 70 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La Sezione temporanea si uniformera' nelle operazioni, che compie, alle disposizioni delle leggi sul Credito fondiario e godra' tutte le agevolazioni e i privilegi nelle medesime contenute.
tolto: Scaduto il termine per la concessione dei mutui, la Sezione temporanea funzionera' come istituto liquidatore fino al ricupero dei mutui concessi.
tolto: Compiuta la liquidazione, le attivita' residuali saranno divise in parti uguali fra le tre Sedi e versate in aumento del patrimonio rispettivo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art59 · fonte del testo
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