Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1906 al 16 dicembre 2009. 216 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il Consiglio di amministrazione delle sedi si compone di un presidente e sei consiglieri. Il presidente e due consiglieri saranno nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, due consiglieri dai rispettivi Consigli provinciali e due dalle Camere di commercio di ciascuna provincia, fuori del proprio seno, con le norme dettate dall'art. 41 della legge comunale e provinciale (testo unico) sopra una lista di 40 nomi scelti fra i maggiori censiti ed agricoltori provetti.
tolto: Il presidente dura in ufficio 4 anni e non puo' essere rinominato se non dopo un anno; i membri elettivi durano in ufficio quattro anni, si rinnovano per meta' ogni due anni, la prima volta mediante sorteggio, e non sono rieleggibili, se non dopo un triennio di intervallo.
tolto: Le funzioni sono gratuite.
tolto: I componenti del Consiglio di amministrazione non sono eleggibili all'ufficio di deputato al Parlamento, di consigliere provinciale, di membro della Giunta amministrativa nella provincia, se non abbiano da sei mesi almeno cessato di far parte del Consiglio di amministrazione.
tolto: Le Sedi e la Sezione temporanea avranno direttori stipendiati nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.
tolto: Il servizio di Cassa sara' fatto gratuitamente dalle succursali del Banco di Napoli. Il bilancio delle Sedi col resoconto delle operazioni compiute e l'elenco dei mutui saranno pubblicati gratuitamente nel Bollettino di ciascuna Prefettura.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art49 · fonte del testo
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