Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 1907 al 16 dicembre 2009. 92 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: I privati, che vorranno fruire delle disposizioni della presente legge, dovranno presentare la domanda di mutuo, corredata dei documenti giustificativi, alle direzioni delle rispettive sedi entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.
tolto: Le sedi dovranno fornire gratuitamente istruzioni e moduli ai richiedenti ed esamineranno la regolarita' dei documenti esibiti a corredo della domanda.
tolto: Qualora non sia possibile la dimostrazione, a tenore del Codice civile, del legittimo possesso del fabbricato distrutto o danneggiato, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888 n. 5447 (serie 3ª).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1906-06-25;255~art22 · fonte del testo
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