Art. 2 — Proroga di termini in materia di giustizia

All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019». L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, e' sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019. ((3. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • c)al comma 3, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2022)) (( Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'articolo 19, comma l, della legge 16 febbraio 1913, n.89, le parole: "entro il 28 febbraio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 26 febbraio di ciascun anno". 3-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sette"))

Testo vigente dal 22 settembre 2018

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Che cosa è cambiato dal 22 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 2018 al 22 settembre 2018. 7 parole tolte, 82 parole aggiunte in 2 capoversi.

… dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019. tolto: All'articolo 10, comma 1, aggiunto: 3. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, tolto: le parole « aggiunto: sono apportate le seguenti modificazioni:

aggiunto: c) al comma 3, le parole: "31 dicembre 2016tolto: »aggiunto: " sono sostituite dalle seguenti: tolto: « aggiunto: "31 dicembre 2021tolto: »,aggiunto: "; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di tolto: Ischia aggiunto: Portoferraio, e' prorogato al 1° gennaio 2022tolto: . aggiunto: Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. All'articolo 19, comma l, della legge 16 febbraio 1913, n.89, le parole: "entro il 28 febbraio di ciascun anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 26 febbraio di ciascun anno". 3-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "cinque" e' sostituita dalla seguente: "sette"

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91~art2 · fonte del testo