Art. 49 — Disciplina transitoria per l'esame
Articolo abrogato dal d.l. 12 giugno 2026, n. 100.
Abrogato dal 12 giugno 2026
Articolo abrogato dal d.l. 12 giugno 2026, n. 100.
Abrogato dal 12 giugno 2026
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
10 versioni dal 2013
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 2025 al 12 giugno 2026. 47 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 12 GIUGNO 2026, N. 100
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.L. 12 giugno 2026, n. 100
Il D.L. 12 giugno 2026, n. 100 ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente decreto".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2012-12-31;247~art49 · fonte del testo
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