Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreche' la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessita' della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame. Nel calcolo della forza lavorativa il lavoro della donna e' equiparato a quello dell'uomo. La presente disposizione - a modifica di quanto previsto al n. 2 dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1951, n. 604 - si applica anche agli interventi previsti dal decreto legislativo 21 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 9 giugno 1965

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 31, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14260/2026

    14 maggio 2026

    L'accertamento della qualità di coltivatore diretto in capo ad un soggetto (parte di una controversia agraria) è demandato al discrezionale apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata, fondata su esatti criteri logico - giuridici.

    Art. 31 · Art. 360 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 156 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art31 · fonte del testo