Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' sostituito dal seguente: "Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento del Fondo interbancario di garanzia, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tutte le tasse ed imposte indirette sugli affari. Il Fondo interbancario di garanzia 6 altresi' esente dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi comunque ad esso derivanti, dai tributi e addizionali comunali e provinciali, dall'imposta camerale, nonche' dalla imposta sulle societa'".

Testo vigente dal 9 giugno 1965

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art32 · fonte del testo