Entro il 31 dicembre 1969 il Ministro per l'agricoltura e le foreste, d'intesa con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, presentera' al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati in applicazione della presente legge, formulando proposte per gli interventi e la spesa relativi al quinquennio dal 1970 al 1974.

Testo vigente dal 9 giugno 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-26;590~art24 · fonte del testo