Art. 6 — Servizi minorili

((1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi di assistenza sociali e sanitari istituiti dagli enti locali e dal Servizio sanitario nazionale)).

Testo vigente dal 15 novembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 novembre 2023. 5 parole tolte, 18 parole aggiunte.

tolto: Servizi minorili1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorita' giudiziaria si avvaleaggiunto: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dei servizi minorili dell'amministrazione della giustiziatolto: . Si avvale altresi' aggiunto: e dei servizi di assistenza aggiunto: sociali e sanitari istituiti dagli enti locali aggiunto: e dal Servizio sanitario nazionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;448~art6 · fonte del testo