Art. 12 — Servizi diurni
1. I centri della giustizia minorile attivano, con gli enti locali, programmi educativi di studio e di formazione lavoro, di tempo libero e di animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari, alternative e sostitutive, attraverso servizi polifunzionali diurni ai quali e' ammessa la partecipazione di minorenni non sottoposti a procedimenti penali. 2. I servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline. 3. Le spese relative ai minorenni non sottoposti a procedimenti penali non sono a carico dell'amministrazione della giustizia.
Testo vigente dal 5 agosto 1989
