Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009. 313 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Il Comitato provinciale:

tolto: a) indirizza, coordina ed integra, ove occorra, l'azione degli enti pubblici, delle Associazioni, dei Comitati e degli Istituti, che hanno per iscopo la protezione, il ricovero, l'educazione, o, comunque, l'assistenza degli orfani della guerra;

tolto: b) tiene per ciascun Comune una esatta statistica degli orfani corredata delle notizie sulla condizione economica e sociale di ciascuno;

tolto: c) nel caso di tutela dativa, di che all'art. 245 Codice civile, provoca la costituzione del consiglio di famiglia e la nomina del tutore agli orfani della guerra, ed esercita sugli stessi, in concorso del procuratore del Re, la piu' larga vigilanza per mezzo d'ispezioni periodiche;

tolto: d) delega l'esercizio della tutela degli orfani ad esso affidata dal consiglio di famiglia o dal giudice delle tutele agli enti indicati negli articoli 12 e 13, od a privati di sua fiducia;

tolto: e) vigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici dell'infanzia, le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge;

tolto: f) nei casi previsti dagli articoli 222 e 233 del Codice civile il Comitato potra', al pari dei parenti piu' vicini e del pubblico ministero, provocare i provvedimenti ivi indicati;

tolto: g) accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni ai genitori od ai tutori per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione, l'istruzione dell'orfano ed invigila sulla erogazione delle somme per qualunque titolo assegnate dallo Stato o da enti pubblici, e, se del caso, provvede a collocare l'orfano in appositi Istituti; accorda agli enti pubblici e agl'Istituti nazionali sussidi con le somme a sua disposizione;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: h) vigila sulle Congregazioni di carita', sugli altri istituti e sui privati, a cui sono affidati orfani della guerra, perche' la loro opera si esplichi in conformita' alle leggi e nel modo piu' utile per l'orfano;

tolto: i) riferisce semestralmente al Comitato nazionale e al Ministero dell'interno sull'assistenza degli orfani nella Provincia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1917-07-18;1143~art11 · fonte del testo