Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 27 luglio 1917 al 16 dicembre 2009. 181 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Il primo presidente della Corte d'appello, al principio di ogni anno giudiziario, destina, in ciascun tribunale del distretto che abbia sede nel capoluogo della provincia o che abbia giurisdizione sul medesimo, un giudice incaricato delle funzioni di giudice delle tutele degli orfani di guerra.

tolto: Al giudice delle tutele spetta rispetto ad essi la competenza attribuita al presidente del tribunale od al tribunale dal Codice civile nel libro I, titolo VIII: della patria potesta', titolo IX: della minore eta', della tutela, e dalla legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, negli articoli 113 e seguenti.

tolto: Al giudice delle tutele spetta inoltre di decretare la iscrizione fra gli orfani della guerra dei figli naturali non riconosciuti, come e' disposto nel precedente articolo 3.

tolto: Salvo quanto e' disposto nell'articolo 223 del Codice civile, contro i provvedimenti presi dal giudice per le tutele nelle materie contemplate in questo articolo e' ammesso il ricorso alla Corte d'appello a' sensi dell'articolo 781 del Codice di procedura civile.

tolto: Col regolamento di cui all'art. 44 sara' provveduto per la forma diprocedura o per il servizio di cancelleria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1917-07-18;1143~art17 · fonte del testo