Art. 6 (Trattato)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1867
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025. 58 parole tolte, 12 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le parti contraenti si obbligano a non portare impedimento al commercio reciproco fra i loro paesi con qualsiasi divieto di importazione, di esportazione, o di transito. Potranno soltanto farsi eccezioni a tale regola:
tolto: a) Pei monopolii dello Stato (tabacco, sale, polvere da tiro);
tolto: b) Per riguardi di polizia sanitaria;
tolto: c) Relativamente ad occorrenze di guerra in circostanze straordinarie.aggiunto: Trattato-art. 6 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1867-07-28;3819~trattato-art6 · fonte del testo
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