Art. 20
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1867
Confronto con la versione in vigore dal 1 agosto 1867 al 9 maggio 2025. 96 parole tolte, 12 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: B. Del servizio doganale.
tolto: Per le pratiche doganali relative a merci d'importazione, di esportazione o di transito, saranno attivati nelle stazioni internazionali di ricambio uffizi riuniti dei due Stati con quelle attribuzioni che in Italia competono alle dogane di 2° ordine di 1ª classe, ed in Austria agli uffizi doganali secondari di 1ª classe, e colla facolta' eziandio di emettere ricapiti di scorta (bollette di cauzione) e di rilasciare certificati di uscita per le merci di transito.
tolto: Le attribuzioni di questi uffici doganali potranno essere aumentate quando cio' si trovi necessario per maggiore facilitazione del commercio.aggiunto: Convenzione-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1867-07-28;3819~art20 · fonte del testo
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