Art. 37 — Ricompense

Le ricompense costituiscono il riconoscimento del senso di responsabilita' dimostrato nella condotta personale e nelle attivita' organizzate negli istituti. Le ricompense e gli organi competenti a concederle sono previsti dal regolamento.

Testo vigente dal 9 agosto 1975

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 37, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art37 · fonte del testo