Art. 24 — Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione

Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresi' prelevate le somme dovute ai sensi del secondo e del terzo comma dell'articolo 2. In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre quinti. Tale quota non e' soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione. La remunerazione dovuta agli internati e agli imputati non e' soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti, o a prelievo per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione.

Testo vigente dal 9 agosto 1975

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art24 · fonte del testo