L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa dal professionista e nel richiamo all'osservanza dei suoi doveri; esso e' inflitto nei casi di abusi o di mancanze di lieve entita' ed e' comunicato all'interessato dal presidente del consiglio dell'ordine. Il relativo processo verbale sottoseritto dal presidente e dal segretario). Entro i dieci giorni sueccssivi alla avvenuta comunicazione, l'interessato puo' richiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Testo vigente dal 27 gennaio 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art32 · fonte del testo