La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa dal professionista ed e' inflitta nei casi di abusi o di mancanze di non lieve entita' che non ledono tuttavia il decoro o la dignita' professionale. La censura e' disposta con deliberazione del consiglio dell'ordine.

Testo vigente dal 27 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-01-18;59~art33 · fonte del testo