L'avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo del perito agrario all'osservanza dei suoi doveri; esso e' inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entita' ed e' comunicato all'interessato dal presidente del consiglio del collegio. Il relativo processo verbale e' sottoscritto dal presidente e dal segretario. Entro i dieci giorni successivi alla avvenuta comunicazione l'interessato puo' chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare. Quando non e' conseguente ad un procedimento disciplinare l'avvertimento e' disposto dal presidente del consiglio del collegio.

Testo vigente dal 20 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art39 · fonte del testo