Art. 48 — Svolgimento del procedimento disciplinare

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presenti ((...)) Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva ne' dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento e' pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

Testo vigente dal 26 agosto 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2005

Confronto con la versione in vigore dal 21 gennaio 1976 al 26 agosto 2005. 12 parole tolte.

… udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza dei presentitolto: ; in caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole all'incolpatoaggiunto: ... Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva ne' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art48 · fonte del testo