Art. 48 — Svolgimento del procedimento disciplinare

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede. Il consiglio, udito l'interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale la decisione piu' favorevole all'incolpato. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva ne' dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio. Il proscioglimento e' pronunciato con la formula: "non essere luogo a provvedimento disciplinare".

Testo vigente dal 20 aprile 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art48 · fonte del testo