Il Consiglio dell'Ordine puo' applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

  • a)il richiamo scritto all'osservanza dei propri doveri;
  • b)la censura. In caso di particolare gravita' delle infrazioni, il Consiglio dell'Ordine puo' altresi' proporre al Ministro per il tesoro le seguenti sanzioni:
  • 1)la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 1 anno;
  • 2)la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'Albo. La cancellazione dal ruolo e la conseguente radiazione dall'Albo sono proposte contro l'agente di cambio che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignita' della categoria. Il Ministro per il tesoro, qualora ritenga valide le proposte, adotta i relativi provvedimenti.

Testo vigente dal 17 giugno 1967

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-05-29;402~art22 · fonte del testo