[1]A decorrere dal 1 settembre 1995, al personale delle Forze di polizia di cui alla Tabella di equiparazione allegata al presente articolo e' attribuito lo stipendio del livello retributivo e l'indennita' mensile pensionabile risultanti dalla medesima tabella, nonche' gli scatti stipendiali ivi previsti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retribuitivo, nonche', ove spettanti, di quelli stabiliti dall'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma ((1)), corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per l'VIII livello. Le caratteristiche dei distintivi e le insegne di grado degli appartenenti alle forze di polizia di cui alla tabella allegata al presente articolo e del personale di grado equivalente delle Forze Armate, sono stabiliti con decreto del Ministro compente, previa intesa con gli altri Ministri interessati. Fino all'enanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore per ciascuna Forza di polizia o Forza Armata.

[2]----> ((Parte di provvedimento in formato grafico)) <----

Testo vigente dal 13 giugno 1995

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Che cosa è cambiato dal 13 giugno 1995

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1995 al 13 giugno 1995. 1 parola tolta, 7 parole aggiunte in 2 capoversi.

… 1994, n. 433. Il livello retributivo VII-bis attribuito al personale di cui al comma tolto: 2 aggiunto: 1, corrisponde al VII livello retributivo aumentato del 50 per cento dell'incremento previsto per …

aggiunto: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art43bis · fonte del testo