I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi sono tenuti ad esercitare un orario lavorativo unico che non superi le sei ore giornaliere. Anche per quanto concerne il trattamento economico e normativo resta salva la facolta' degli interessati di optare per un trattamento piu' favorevole ove sia gia' previsto negli ordinamenti degli ospedali e degli istituti privati presso i quali siano assunti, nonche' di usufruire di ogni ulteriore miglioramento di carattere giuridico ed economico stabilito legislativamente o concordato fra le organizzazioni sindacali interessate.

Testo vigente dal 30 giugno 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-19;403~art3 · fonte del testo