I massaggiatori e massofisioterapisti ciechi diplomati e iscritti all'albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali e gli istituti privati, di cui al precedente articolo 2, vengono inquadrati direttamente nel ruolo organico secondo le modalita' di cui al secondo e quarto comma del medesimo articolo 2. Ai medesimi e' riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianita' del servizio comunque prestato.

Testo vigente dal 30 giugno 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-05-19;403~art4 · fonte del testo