I diplomati massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, che aspirano a essere iscritti nell'Albo professionale nazionale, devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale allegando i seguenti documenti:

  • a)certificato di diploma rilasciato da una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi all'uopo autorizzata;
  • b)diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente;
  • c)certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista e' di sana e robusta costituzione fisica.

Testo vigente dal 3 agosto 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-21;686~art9 · fonte del testo