Art. 1
Articolo abrogato dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145.
Abrogato dal 1 gennaio 2019
Articolo abrogato dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145.
Abrogato dal 1 gennaio 2019
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1971 al 1 gennaio 2019. 99 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore e massofisioterapista e' esercitabile soltanto dai massaggiatori e massofisioterapisti diplomati da una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro per la sanita', sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente. Gli enti mutualistici, previdenziali, assistenziali ed assicurativi sono autorizzati a sostenere o rimborsare le spese per prestazioni massoterapiche e fisioterapiche solo se queste sono effettuate da massaggiatori e massofisioterapisti diplomati, sia che lavorino alle dipendenze di enti ospedalieri e di istituti privati, sia che esercitino la professione autonomamente.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-05-19;403~art1 · fonte del testo
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