Art. 6
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1940 al 16 dicembre 2009. 74 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Coloro che sono stati nominati supplenti o incaricati nell'anno scolastico 1939-40 per qualsiasi posto nelle scuole di cui all'articolo 1, nelle scuole e istituti d'istruzione artistica e nelle scuole elementari e non hanno potuto assumere o tenere il posto per adempiere ad obblighi militari non di leva, hanno diritto alla valutazione dell'anno di supplenza o di incarico ai fini della partecipazione ai concorsi per i rispettivi posti di ruolo, secondo le vigenti disposizioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-08-21;1252~art6 · fonte del testo
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