Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1940 al 16 dicembre 2009. 96 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Ministro per l'educazione nazionale ha facolta' di trattenere in servizio, per l'anno scolastico 1940-41, il personale direttivo e insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione media e di istruzione classica, scientifica, magistrale e tecnica che ne faccia domanda e che, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 24 aprile 1935-XIII, n. 565, dovrebbe essere collocato a riposo perche' compie, nell'anno solare 1940, il sessantacinquesimo anno di eta'.
tolto: Dalla possibilita' di ottenere il mantenimento in servizio, ai sensi del presente articolo, sono esclusi coloro che non siano iscritti al Partito Nazionale Fascista.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-08-21;1252~art1 · fonte del testo
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