Articolo abrogato dalla l. 25 gennaio 1962, n. 20.
Abrogato dal 28 febbraio 1962
Articolo abrogato dalla l. 25 gennaio 1962, n. 20.
Abrogato dal 28 febbraio 1962
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
1) dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco de…
Art. 46 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 47 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 29 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
pronunciando sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione Trentino-Alto Adige, riguardante il disegno di legge 7 novembre 1962 sull'ordinamento dei Comuni: dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 4, 17, 44, 76, secondo comma, 91, 92, 93, 94, 95 e 97 del detto disegno di legge; dichiara, in applicazione del disposto dell'art. 27 della…
Art. 4 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 17 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 44 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962. 104 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I giudici aggregati prestano, nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, giuramento con la formula prescritta dall'art. 5. Il giuramento non e' ripetuto se sia stato gia' prestato in occasione di un precedente giudizio. Prima dell'inizio delle formalita' di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale chiedono di astenersi dal giudizio e possono essere riaccusati con istanza motivata dell'accusato o del suo difensore ovvero dei commissari nominati dal Parlamento per sostenere la accusa. La Corte decide immediatamente sulla richiesta di astensione o sulla ricusazione senza l'intervento dei giudici, cui la astensione o la ricusazione si riferiscono.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art47 · fonte del testo
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