Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 128/1963

    Ha colpito questo articolo
    13 luglio 1963

    pronunciando sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri contro la Regione Trentino-Alto Adige, riguardante il disegno di legge 7 novembre 1962 sull'ordinamento dei Comuni: dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 4, 17, 44, 76, secondo comma, 91, 92, 93, 94, 95 e 97 del detto disegno di legge; dichiara, in applicazione del disposto dell'art. 27 della…

    Art. 4 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 17 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 44 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 1962

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1953 al 28 febbraio 1962. 50 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Il Presidente della Corte costituzionale nomina un giudice per la istruzione e per la relazione; provvede, altresi', alla nomina del difensore di ufficio ove l'imputato non abbia un difensore di fiducia. Quando e' in stato di accusa il Presidente della Repubblica, all'interrogatorio e all'istruzione provvede il Presidente della Corte costituzionale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art44 · fonte del testo