La questione della legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza, di legge dello Stato puo' essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali. ((La questione di legittimita' costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati)). Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 11 giugno 2003

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 99/2000

    Questione inammissibile
    13 aprile 2000

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 (Disposizioni tributarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, in relazione agli articoli 1, 2, comma 1, lettere a) e b), 4, comma 1, e 6-bis dello stesso decreto, sollevata, in riferimento all'art. 36…

    Art. 7 Disposizioni tributarie urgenti · Art. 1 Disposizioni tributarie urgenti · Art. 2 Disposizioni tributarie urgenti · Art. 4 Disposizioni tributarie urgenti

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (19)

Se ne mostrano 10 su 19, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 giugno 2003

Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1953 al 11 giugno 2003. 2 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali. La questione di legittimita' aggiunto: costituzionale, previa deliberazione della Giunta regionale, aggiunto: anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, e' promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei tolto: Ministri aggiunto: ministri entro il termine di tolto: trenta aggiunto: sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art32 · fonte del testo