La questione di legittimita' costituzionale di uno statuto regionale puo', a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione. Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, puo' promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione. 8 La questione di legittimita' costituzionale e' sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 13 novembre 2014, n. 255 (in G.U. 1a s.s. 19/11/2014, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,»".

Testo vigente dal 20 novembre 2014

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 255/2014

    Ha colpito questo articolo
    13 novembre 2014

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, l'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge n. 131 del 2003), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,». La previsione della perdurante applicabilità del peculiare sistema statutario di controllo delle leggi (caratterizzato dal carattere preventivo del sindacato, dall'attribuzione al Commissario dello Stato del potere di impugnazione, dal termine di cinque giorni per il suo esercizio e dalla facoltà del Presidente della Regione di promulgare la legge decorsi trenta giorni dall'impugnazione qualora entro venti giorni non fosse intervenuta la decisione della Corte costituzionale) sottrae i soli atti legislativi siciliani al regime di controllo successivo delle leggi regionali stabilito dal riformato art. 127 Cost. per le Regioni ordinarie ed esteso dalla giurisprudenza costituzionale agli altri enti ad autonomia differenziata. In tal modo, la norma de qua confligge con la clausola di maggior favore posta dall'evocato parametro costituzionale che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, prescrive l'applicazione alle autonomie speciali delle disposizioni della legge costituzionale n. 3 del 2001 per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quelle già attribuite. Per quanto riguarda la disciplina del controllo di costituzionalità delle leggi regionali, l'art. 127 Cost., nel disegnare un controllo successivo della Corte costituzionale, promosso dal Governo entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge e perciò totalmente esterno al procedimento legislativo regionale, risponde ad una logica di maggiore garanzia dell'autonomia legislativa regionale rispetto al procedimento di controllo strutturalmente preventivo delineato dallo statuto siciliano, per ciò solo connotato da un minor grado di garanzia dell'autonomia. Dall'operatività della clausola di maggior favore e dall'espunzione del frammento normativo che manteneva ferma la peculiare disciplina siciliana, discendono l'estensione anche alla Regione siciliana del sistema di impugnativa delle leggi regionali contemplato dal vigente art. 127 Cost. - che, consentendo la promulgazione e l'entrata in vigore della legge regionale, garantisce le ragioni dell'autonomia in misura maggiore della disciplina statutaria - e la preclusione all'ulteriore operatività delle norme dello statuto speciale relative alle competenze del Commissario dello Stato nel procedimento di controllo delle leggi siciliane. - Per l'autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 2, della legge n. 87 del 1953, v. la citata ordinanza n. 114/2014. - Per l'insegnamento secondo cui la clausola di maggior favore posta dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 impone di svolgere un confronto fra gli istituti previsti dagli statuti speciali e le analoghe previsioni contenute nel titolo V della parte II della Costituzione, al fine di compiere un giudizio di preferenza, nel momento della loro applicazione, privilegiando le norme costituzionali che prevedono forme di autonomia più ampie di quelle risultanti dalle disposizioni statutarie, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 303/2007, 175/2006, 145/2005, 236/2004, 314/2003, 274/2003, 103/2003, 48/2003 e 408/2002; ordinanza n. 377/2002. -Sulla rispondenza del riformato art. 127 Cost. ad una logica di maggiore garanzia dell'autonomia legislativa regionale rispetto al procedimento di controllo preventivo, previsto dalle norme statutarie speciali analogamente a quanto disposto dal previgente art. 127 Cost., v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 314/2003, 533/2002 e 408/2002; ordinanze nn. 377/2002 e 65/2002. - In relazione al peculiare sistema statutario di controllo delle leggi regionali siciliane, v. le citate sentenze nn. 545/1989, 13/1983, 6/1970, 9/1958, 112/1957 e 38/1957. - Per la precedente valutazione in termini di compatibilità costituzionale del peculiare sistema statutario di controllo delle leggi regionali siciliane, in considerazione della sua eccentricità e conseguente non comparabilità con l'art. 127 Cost., v. la citata sentenza n. 314/2003. - Sul necessario carattere pregiudiziale e strumentale della questione, in vista della definizione della questione di legittimità costituzionale principale, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 195/1972; ordinanze nn. 42/2001, 197/1996, 183/1996, 297/1995, 225/1995, 294/1993 e 378/1992.

    Art. 31 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 9 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 114/2014

    Altra decisione
    7 maggio 2014

    Deve essere sospeso il giudizio relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della delibera legislativa siciliana relativa al disegno di legge n. 579-697, stralcio I-623, in materia di proroga di contratti di lavoro, per la necessità di risolvere pregiudizialmente la questione sollevata dalla Corte innanzi a sé medesima, in riferimento agli artt. 127 Cost. e 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, avente ad oggetto l'art. 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui fa salva la particolare forma di controllo delle leggi stabilita dallo statuto siciliano. Quest'ultimo, infatti, prevede l'impugnabilità delle delibere legislative approvate dall'Assemblea regionale siciliana con ricorso del Commissario dello Stato e la possibilità per il Presidente della Regione di promulgare le leggi decorsi trenta giorni dalla loro impugnazione. In seguito all'introduzione - in virtù del nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione - del regime di controllo successivo delle leggi per le Regioni ordinarie ed alla sua progressiva estensione operata dalla giurisprudenza costituzionale agli enti ad autonomia differenziata, ad eccezione della Regione siciliana, si pone la questione della compatibilità della residuale permanenza per la sola Regione siciliana del suddetto controllo preventivo rispetto all'obbligo costituzionale di estendere il sistema di controllo delle leggi regionali regolato dall'art. 127 Cost. alle Regioni a statuto speciale, sulla base della «clausola di maggior favore» prevista dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. La riferita questione è non manifestamente infondata perché l'estensione alla Regione siciliana del sistema di impugnativa previsto dal riformato art. 127 Cost. verrebbe a configurare una forma di autonomia più ampia rispetto al regime attualmente in vigore per le leggi siciliane; ed è altresì rilevante perché si configura come pregiudiziale e strumentale per definire la questione di legittimità costituzionale principale. - Sugli interventi operati dalla giurisprudenza costituzionale circa il regime di impugnazione delle leggi siciliane delineato dallo statuto speciale, v. le citate sentenze nn. 38/1957, 112/1957, 9/1958 6/1970 e 545/1989. - Sull'ampliamento delle garanzie di autonomia derivanti dall'estensione del regime di controllo sulle leggi delle Regioni ordinarie previsto dall'art. 127 Cost. alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, v. le citate sentenze nn. 408/2002 e 533/2002 e la citata ordinanza n. 377/2002. - Per la precedente affermazione della compatibilità del regime statutario siciliano di controllo delle leggi con la «clausola di maggior favore» di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, stante la non comparabilità di esso con il sistema di controllo successivo delineato dal riformato art. 127 Cost., v. la citata sentenza n. 314/2013.

    Art. 127 cost. · Art. 10 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione · Art. 31 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 99/2000

    Questione inammissibile
    13 aprile 2000

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328 (Disposizioni tributarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, in relazione agli articoli 1, 2, comma 1, lettere a) e b), 4, comma 1, e 6-bis dello stesso decreto, sollevata, in riferimento all'art. 36…

    Art. 7 Disposizioni tributarie urgenti · Art. 1 Disposizioni tributarie urgenti · Art. 2 Disposizioni tributarie urgenti · Art. 4 Disposizioni tributarie urgenti

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 20 novembre 2014

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 2003 al 20 novembre 2014. 1 parola tolta.

… e notificato, entro i termini previsti dal presente articolo, al Presidente della Giunta regionale. tolto: 4. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazioneaggiunto: .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 13 novembre 2014, n. 255 (in G.U. 1a s.s. 19/11/2014, n. 48), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 31, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), come sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), limitatamente alle parole «Ferma restando la particolare forma di controllo delle leggi prevista dallo statuto speciale della Regione siciliana,»".

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urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art31 · fonte del testo