La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questione di legittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara, altresi', quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimita' deriva come conseguenza dalla decisione adottata.

Testo vigente dal 14 marzo 1953

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 27, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 44/1966

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 1966

    riuniti i due giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 25 della legge 5 marzo 1963, n. 246, sulla istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; dichiara altresì, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, primo e secondo comma, e dell'art. 43, terzo comma…

    Art. 25 Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 43 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 8 Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 179/2002

    Questione infondata
    10 maggio 2002

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), così come novellato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, anche in relazione agli artt.…

    Art. 21 Istituzione dei tribunali amministrativi regionali · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 700 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 259/1994

    Altra decisione
    23 giugno 1994

    Ordina la restituzione al Consiglio di Stato degli atti relativi all'ordinanza iscritta al n. 714 del r.o. 1992, al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia degli atti relativi alle ordinanze iscritte ai nn. 140, 147 e 148 del r.o. 1993 e al Tribunale regionale della Sicilia degli atti relativi all'ordinanza iscritta al n. 745 del r.o. 1992. Così deciso in Roma, nella s…

    Art. 1 Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza · Art. 3 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 38 Testo unico prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (378)

Se ne mostrano 12 su 378, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-03-11;87~art27 · fonte del testo