Art. 8 — Borse di studio
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
Abrogato dal 15 giugno 2012
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
Abrogato dal 15 giugno 2012
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le regioni determinano la quota dei fondi destinati agli interventi per il diritto agli studi universitari, da devolvere annualmente all'erogazione di borse di studio per gli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti ai sensi dell'articolo 4 e secondo le procedure selettive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c). Le regioni possono anche trasferire i predetti fondi alle universita', affiche' queste provvedano ad erogare le borseaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 68.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68
Il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che l'abrogazione del presente articolo ha effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art8 · fonte del testo
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