Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 281/1992

    Questione infondata
    17 giugno 1992

    Compete al legislatore statale, nella disciplina delle modalità di realizzazione del diritto allo studio universitario, determinare un divieto generale di cumulo che ben può trovare - come quello di cui all'art. 7, primo comma, lett. d), l. n. 390 del 1991, concernente l'assegnazione di borse di studio - la sua giustificazione di ordine costituzionale nelle connotazioni proprie del diritto agli studi universitari e nella esigenza di impiegare le risorse pubbliche destinate alla realizzazione di tale diritto, secondo criteri di razionalità e di giustizia distributiva, così da garantire una maggiore estensione della sfera dei soggetti beneficiari. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, lett. d), della l. 2 dicembre 1991, n. 390, sollevata in riferimento agli artt. 3, 33, 34 e 117 Cost.).

    Art. 7 Norme sul diritto agli studi universitari · Art. 3 cost. · Art. 33 cost. · Art. 34 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1991 al 15 giugno 2012. 349 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Le regioni a statuto ordinario esercitano la potesta' legislativa nelle materie di cui all'articolo 3, comma 2, conformandosi ai seguenti principi:

tolto: a) l'accesso ai servizi e alle provvidenze economiche e' garantito a tutti gli studenti iscritti nelle universita' che hanno sede nella regione, secondo criteri di parita' di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di diploma e di laurea cui gli studenti stessi afferiscono;

tolto: b) la fruizione dei servizi comporta per gli studenti una partecipazione al costo del servizio stesso. Gli enti per il diritto agli studi universitari possono disporre la gratuita' o particolari agevolazioni nell'uso di alcuni servizi, purche' cio' avvenga esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

tolto: c) l'accesso ai servizi e alle provvidenze, che non siano fruibili dalla generalita' degli studenti, e' regolato con procedure selettive in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4 e tenuto conto della specificita' degli interventi;

tolto: d) le borse di studio, assegnate ai sensi dell'articolo 8, non possono comunque essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti;

tolto: e) possono essere previste disposizioni particolari per l'accesso degli studenti portatori di handicap ai benefici ed ai servizi regolati dalle leggi in materia nonche' la possibilita', in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico, di maggiorazione dei benefici. Gli studenti gia' in possesso di un diploma di laurea non possono accedere per un ulteriore corso di laurea alle provvidenze destinate ai capaci e meritevoli privi di mezzi. Le regioni a statuto ordinario realizzano, nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi bilanci, interventi specifici, quali:

tolto: a) erogazione di servizi collettivi, tra cui mense, alloggi, trasporti, o di corrispettivi monetari;

tolto: b) assegnazione di borse di studio ai sensi dell'articolo 8;

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: c) orientamento al lavoro;

tolto: d) assistenza sanitaria. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attivita' didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle universita' ai sensi dell'articolo 33 della Costituzioneaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 68.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68

    Il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 ha disposto (con l'art. 23, comma 3) che l'abrogazione del presente articolo ha effetto a decorrere dall'anno accademico 2012/2013.

urn:nir:stato:legge:1991-12-02;390~art7 · fonte del testo