Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010. 195 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e i cappellani militari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato, anche in piu' riprese, almeno quattro anni sei mesi e un giorno di effettivo servizio, escluso quello corrispondente alla durata della ferma di leva per l'Esercito e l'Aeronautica, e che alla stessa data si trovino nella posizione di richiamati o trattenuti e conservino i requisiti prescritti, permangono in servizio, a domanda, in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti di eta' indicati nell'articolo 2 e, se al raggiungimento di tali limiti non abbiano compiuto il periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto a pensione, fino alla maturazione di tale diritto, ma comunque non oltre il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto. Analogamente permangono in servizio, a domanda, fino ai limiti di eta' indicati nell'articolo 2 gli ufficiali di complemento richiamati d'autorita' ai sensi dell'articolo 59, lettera b), della legge 10 aprile 1954, n. 113, che abbiano compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di richiamo e che alla predetta data siano tuttora in servizio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-20;824~art3 · fonte del testo