Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102.
Abrogato dal 30 giugno 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102.
Abrogato dal 30 giugno 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1988 al 30 giugno 2005. 114 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le associazioni riconosciute di produttori agricoli, assistite, ai fini di quanto previsto dall'articolo 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un lato, e le imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni, a cio' delegate per statuto o per atto espresso, dall'altro e le organizzazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, possono stipulare accordi integrativi e, in assenza di accordi a livello nazionale o di trattative in corso per la stipula degli stessi, accordi a livello regionale o interregionale. L'assessore regionale all'agricoltura, su richiesta di una di esse, convoca le parti, per favorire la stipula degli accordi di cui al comma 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2005, N. 102
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1988-03-16;88~art7 · fonte del testo
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