Art. 3 — Diagnosi precoce e prevenzione

Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia celiaca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 2, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di sanita', indicano alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi piu' idonei a:

  • a)definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali della classe medica sulla conoscenza della malattia celiaca, al fine di facilitare l'individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;
  • b)prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia celiaca;
  • c)definire i test diagnostici e di controllo per i pazienti affetti dal morbo celiaco. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali si avvalgono di presidi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attivita' diagnostica e terapeutica specifica, e di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale.

Testo vigente dal 7 luglio 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-07-04;123~art3 · fonte del testo