Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti finanziari indicati dal fondo sanitario nazionale, progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la malattia del diabete mellito, considerata di alto interesse sociale. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:

  • a)alla prevenzione e alla diagnosi precoce della malattia diabetica;
  • b)al miglioramento delle modalita' di cura dei cittadini diabetici;
  • c)alla prevenzione delle complicanze;
  • d)ad agevolare l'inserimento dei diabetici nelle attivita' scolastiche, sportive e lavorative;
  • e)ad agevolare il reinserimento sociale dei cittadini colpiti da gravi complicanze post-diabetiche;
  • f)a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi della malattia diabetica;
  • g)a favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia;
  • h)a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale sanitario addetto ai servizi.

Testo vigente dal 26 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-03-16;115~art1 · fonte del testo