Art. 1 — Prevenzione della fibrosi cistica

l. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti- obiettivo, azioni programmate ed altre iniziative diretti a fronteggiare la fibrosi cistica, da considerarsi malattia di alto interesse sociale. 2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:

  • a)alla prevenzione primaria ed alla diagnosi precoce e prenatale della fibrosi cistica;
  • b)alla cura e alla riabilitazione dei malati di fibrosi cistica, provvedono anche alla fornitura a domicilio delle apparecchiature, degli ausili e dei presidi sanitari necessari per il trattamento complessivo;
  • c)ad agevolare l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo e sportivo dei malati di fibrosi cistica;
  • d)a favorire l'educazione e l'informazione sanitaria del cittadino malato, dei suoi familiari, nonche' della popolazione, con riferimento alla cura ed alla prevenzione della fibrosi cistica;
  • e)a provvedere alla preparazione ed all'aggiornamento professionale del personale socio-sanitario addetto;
  • f)a promuovere programmi di ricerca atti a migliorare le conoscenze cliniche e di base della malattia per aggiornare la possibilita' di prevenzione, nonche' la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione.

Testo vigente dal 30 dicembre 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-12-23;548~art1 · fonte del testo